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Notizie da Giacomo Fonio & C. sul mercato immobiliare

Agevolazioni prima casa under 36: requisiti

bonus prima casa under 36 è un’agevolazione fiscale che lo Stato riconosce per l’acquisto di un immobile con i requisiti “prima casa” da parte di quei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Scopo di questo post è quello di capire come funziona questa agevolazione e quali sono i requisiti per usufruirne.

Bonus prima casa under 36: in cosa consiste

Seppur con qualche novità che fra poco vedremo la Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il bonus prima casa under 36 (commi 151 e 153, articolo 1, legge 234/2021).

Il bonus prima casa giovani under 36, istituito dal DL Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), prevede per i giovani in possesso di determinati requisiti (li vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo) che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale, le seguenti agevolazioni:

  • l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale;
  • un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (4%) corrisposta in relazione all’acquisto, laddove si tratti di un acquisto effettuato direttamente dal costruttore e come tale soggetto ad IVA. Il credito di imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, oppure può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”, ecc. ;
  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%” per i mutui casa (acquisto, costruzione e ristrutturazione).

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 31 dicembre 2022.

Le agevolazioni fiscali si applicano anche nel caso in cui la proprietà dell’immobile si acquisita tramite asta giudiziaria.

In caso di acquisto congiunto di un bene immobile ad uso abitativo, il beneficio fiscale andrà ripartito pro-quota, in favore dei soli oggetti acquirenti aventi i requisiti previsti dal decreto.

Non godono delle agevolazioni i contratti preliminari di compravendita, per i quali però sarà possibile – successivamente al rogito – presentare istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata relativamente ad acconti e caparra.

Bonus prima casa giovani 2022: requisiti

Per fruire del bonus prima casa 2022 i giovani

  • non devono aver ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui stipulano il rogito dal notaio. Attenzione: Giovanni che ha 35 anni e compirà i 36 nel corso del 2022 non potrà di fatto beneficiare dell’agevolazione. Il principio, infatti, si basa sul calcolo degli anni e non dei mesi. In altre parole dal 1° gennaio 2022 invece Giovanni è già entrato nell’anno dei 36, pur non avendoli ancora compiuti;
  • devono risultare in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. In proposito ricordiamo che l’ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), tenendo conto del numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare. Nella fattispecie il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso. In altri termini al momento della stipula dell’atto, il contribuente deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione ISEE in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU.

I soggetti beneficiari dovranno rispettare comunque i requisiti obbligatori previsti per l’accesso al Bonus Prima Casa 2022 e in particolare:

  • avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

I giovani under 36 in possesso degli stessi requisiti possono fruire anche del Fondo di garanzia prima casa (c.d. Fondo prima casa), istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1 comma 48 lett. c) e recentemente rifinanziato con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64). In particolare costoro possono beneficiare di una estensione della garanzia pubblica dell’80% (anziché del 50%) sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa.

Bonus casa under 36: quali immobili

Per quanto riguarda il tipo di abitazione, invece, il decreto prevede che possono fruire dell’agevolazione esclusivamente gli immobili che rientrano nelle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Restano dunque esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali

  • A/1 (abitazioni di tipo signorile)
  • A/8 (abitazioni in ville)
  • A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Il bonus casa under 36 si applica anche alle pertinenze (C/2, C/6 e C/7 dell’immobile principale.

Articolo letto su Moduli.it